Termini e condizioni di vendita

I viaggi presentati in questo programma sono prodotti dalla AGARLI titolare della licenza A/ill n.1621/VII, rilasciata dalla Regione Sicilia e sono coperte per la responsabilità civile nei confronti dei clienti, ai sensi delle leggi vigenti, da assicurazione stipulata con GENERALI con polizza n. 360970728.

1. Nozione di “pacchetto turistico” Ai sensi dell’art.2 n.1 D.L. n.111 del 17 marzo 1995 di attuazione della Direttiva CEE 90/314. I “pacchetti turistici” hanno ad oggetto i viaggi, i soggiorni, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendenti per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

2. Contratto di viaggio
I contratti di viaggio di cui al presente programma si intendono regolati dalle previsioni che seguono e dal D.L. n. 111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva CEE 314/90, dalle convenzioni internazionali in materia ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 resa esecutiva con L. n.1084 del 29 dicembre 1977, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale resa esecutiva con L. n. 41 del 19 maggio 1932, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario resa esecutiva con L. n. 806 del 2 marzo 1963 , in quanto applicabili ai servizi oggetto del “pacchetto turistico”, nonché dalle previsioni in materia di Codice Civile e dalle altre norme di diritto interno in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.

3. Prenotazioni
sottoscritta dal Cliente. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell’operatore. L’Agenzia di viaggio venditrice , in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al Cliente , ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 111/95 copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Le indicazioni relative al “pacchetto turistico” non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’operatore in tempo utile prima del viaggio.

4. Pagamenti
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione e la quota di apertura pratica. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. Per le iscri- zioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data della partenza dovrà essere versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alla date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’operatore.

5. Validità delle quote e modifiche del “pacchetto turistico” I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino ai 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di: – costi di trasporto, incluso il costo del carburante; – diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; – tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi indicati nella scheda tecnica ed al costo dei servizi in vigore alla data della pubblicazione del programma come ivi riportata. Se prima della partenza l’organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consumatore. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10 % del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del “pacchetto turistico” complessivamente considerato. Il consumatore che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica che altrimenti si intende accettata. L’organizzatore, qualora dopo la par- tenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore, e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. Le modifiche da parte del consumatore a prenotazioni già accettate, obbligano l’organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l’addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute.
6. Recesso del consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art 5, 3° comma nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto in via alternativa, ad usufruire di un altro “pacchetto turistico”, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. Il “pacchetto turistico” di cui il consumatore decida di usufruire, dovrà essere di un importo non inferiore a quello originariamente previsto. Se l’organizzatore o il venditore non sono in grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il consumatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza. Il consumatore che receda dal contratto, per casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi del presente articolo, avrà diritto al rimborso della somma versata al netto della quota di iscrizione e delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi: 1) 10% della quota di partecipazione fino a 30 gg. prima della data di par- tenza del viaggio; 2) 25% della quota di partecipazione dal 29° al 15° giorno prima della partenza; 3) 50% della quota di partecipazione dal 14° al 4° giorno prima della partenza; 4) 75% della quota di partecipazione dal 3° giorno fino a 24 ore prima della data di partenza del viaggio; Nessun rimborso dopo tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali per l’espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. Tali penalità vengono necessariamente applicate da parte dell’operatore in quanto quest’ultimo ha assunto nei confronti dei vari fornitori di servizi delle obbligazioni che comportano notevoli perdite eco- nomiche in caso di annullamento anche parziale del numero dei partecipanti.

7. Sostituzioni
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: 1) l’organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; 2 ) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti. ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario; 3) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all’atto della comunicazione della cessione. Per i viaggi in Italia il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione, se prevista. Per i viaggi all’estero le richieste di variazione saranno accettate, purchè possibili fino a 7 giorni prima della data di inizio del soggiorno, contro pagamento di E 40,00 a copertura delle spese di variazione. Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo, nonché degli importi di cui al punto 3) del presente articolo.

8. Mancata esecuzione del viaggio
Il consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente art.6 commi 1° e 2°, anche nel caso in cui prima della partenza, l’organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore, comunichi la impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto. L’organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza con almeno 14 gg. di anticipo rispetto alla data di inizio dei servizi turistici. In tal caso, così come nell’ipotesi del recesso di cui al precedente art. 6 comma 1° e 2°, l’organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 gg lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.
9. Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di un altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al “pacchetto turistico”. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

10. Responsabilità dell’organizzatore
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

11. Limiti del risarcimento
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955, la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt.1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CVV) sulla responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno previsto dall’art. 3 N.2 CVV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del “pacchetto turistico” entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previste dalle fonti di diritto uni- forme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.
12. Obbligo di assistenza
L’ organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
13.Reclami
Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all’organizzatore le difformità ed i vizi del “pacchetto turistico” nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche., l’organizzatore deve prestare al consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art.13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere, l’organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.
14. Assicurazione contro le spese di annullamento e rimpatrio
Assicura il cliente contro le spese derivanti dall’annullamento del “pacchetto” per forzata rinuncia, danneggiamento o perdita bagaglio, copre le spese di rimpatrio in caso di incidente e malattie.
15. Fondo di garanzia
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un “Fondo Nazionale di Garanzia” cui il consumatore può rivolgersi ai sensi dell’art.21 D.L. n.111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi Extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art.21 n.5 D.L. n°111/95.
ADDENDUM
Condizioni generali di vendita di singoli servizi turistici
a) Disposizioni normative
I contratti aventi oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di “pacchetto turistico” sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV art.1 n.3 e n.6 , artt. da n°17 a n°23, artt. Da n°24 a n°31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione. b) Condizioni di contratto A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di “pacchetti turistici” sopra riportate: art.3 1° comma; art.4 ; art.7; art.9 1° comma; art.10; art.13 1° comma; art.14. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato o “pacchetto turistico”.La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di “pacchetto turistico” (organizzatore, viaggi, etc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, etc.) C) Recesso del consumatore Il consumatore che receda dal contratto per qualsiasi motivo, purché non imputabile al venditore, avrà diritto al rimborso della somma versata al netto della quota di iscrizione e delle penalità secondo le percentuali indicate nell’ambito dell’art.6 delle “Condizioni Generali di Contratto”. Foro competente: In caso di controversia sarà competente il Foro di Palermo. Autorizzazione della Regione Sicilia n. 5067/S7 del 07/03/2017 Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3/8/1998 n. 269: la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero.

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